La prima legge italiana per l’istituzione di corpi pompieristici – Regie Patenti 27 aprile 1824

Il documento che presentiamo in questa Sezione del Museo è di una rarità veramente eccezionale in quanto costituisce la prima normativa di legge italiana riguardante l’istituzione di corpi pompieristici. Si tratta, infatti, di una legge emanata ben due secoli fa – e precisamente il 27 aprile 1824 –  in quel Regno di Sardegna che qualche decina di anni dopo diventerà Regno d’Italia.

Siamo, come detto, nel 1824 ed il regno era tenuto dal re Carlo Felice subentrato al fratello Vittorio Emanuele I nel 1821 proprio quando in Piemonte erano scoppiati i primi moti rivoluzionari dei carbonari per ottenere una costituzione e riforme politiche e sociali.

Dopo il primo anno di regno trascorso per soffocare duramente nel sangue (ma con l’aiuto degli austriaci) i primi fremiti di quel movimento che culminò nel Risorgimento, Carlo Felice non si dimostrò insensibile alle richieste di riforme che agitavano quei tempi e ne attuò diverse sia nel campo politico che in quello economico e delle opere pubbliche.

Proprio in questo clima di riforme nacque la normativa (o meglio “Regie patenti” come allora venivano chiamate le leggi o i decreti) che viene presentata in questa sezione.

Già nella premessa ai vari articoli della norma si nota l’influenza dello spirito innovativo che aleggiava in quei momenti con la presa d’atto da parte del monarca che “…l’uso delle trombe (così erano chiamate allora le pompe idrauliche) per l’estinguimento d’incendii si rende tanto maggiormente efficace quanto è più pronto e bene ordinato il servizio …..di coloro ai quali ne viene affidato il maneggio…

Fino ad allora nei vari comuni (tranne rarissimi già un po’ meglio organizzati) il servizio di spegnimento degli incendi era affidato a persone di buona volontà che in caso di necessità si organizzavano alla meglio per intervenire. Ebbene, la norma, nello spirito efficientistico indicato nella premessa, subito all’Articolo 1 dispone che nelle Città e Comuni dove si riscontra la necessità di una “permanente tenuta di trombe pel caso di incendii” (cioè un servizio serio permanente di spegnimento degli incendi) saranno le stesse Amministrazioni locali a farsene carico ovviamente a spese dell’erario pubblico.

Inoltre all’Articolo 3 si dispone che la cura ed il maneggio delle “trombe” non possono essere lasciati alla buona volontà di persone più o meno disponibili ma devono essere affidati ad “artieri ed operai che per la specie dell’arte ch’esercitano siano più atti al maneggio delle trombe”.

E lo stesso articolo 3 nega decisamente a questi artieri ed operai la possibilità di “ricusarneil servizio” ma anzi impone loro il dovere di applicarsi “di tempo in tempo” al suddetto servizio “onde acquistare la necessaria esperienza”. Come a dire: fare esercitazioni periodiche.

Naturalmente queste persone designate a maneggiare le “trombe” non costituivano un “Corpo” organizzato ma continuavano ad esercitare i loro mestieri salvo fare esercitazioni periodiche e, ovviamente, intervenire in caso d’incendio.

Però – e qui sta la vera novità della legge – al successivo Articolo 4 viene prevista la possibilità che i Comuni, dove circostanze particolari lo richiedano, possano costituire un corpo ordinato formato dagli “operai e gli artieri addetti al servizio delle trombe” ovviamente chiedendone il permesso al re.

E così questa legge dà il via ai primi corpi delle Guardie del Fuoco che poi qualche decina di anni dopo si chiameranno Civici Pompieri.

Infine i successivi articoli 5, 6, 7 completano la norma stabilendo le dipendenze formali, disciplinari ed economiche dei corpi che verranno formati.

Poche pagine, pochi stringati articoli di legge ma tanto basta per dar vita ai primi embrioni di quella che due secoli dopo sarà la grande realtà del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

REGIE PATENTI – 27 aprile 1824

(Biblioteca privata)

 

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