Il “Corpo dei Pompieri” di Spoleto

Frontespizio del 2° Regolamento dei Pompieri di Spoleto

Il Corpo dei Pompieri di Spoleto venne ufficialmente istituito con una delibera del Consiglio Comunale del 7 luglio 1888. Quel giorno, in seno al Consiglio Comunale le discussioni furono piuttosto accese non tanto perché non si riconoscesse la grande utilità di una tale Organizzazione quanto per i notevoli costi che essa avrebbe comportato. Alla fine prevalse la convinzione che il contributo al miglioramento della vita sociale apportato dal Corpo ben valeva un sacrificio economico, per cui la delibera venne adottata all’unanimità.

La delibera prevedeva che il Corpo fosse posto sotto la diretta dipendenza dell’Autorità Municipale e fosse composto dal Comandante, da n°2 Pompieri di 1° Classe, n°6 Pompieri di 2° Classe, n°4 Pompieri allievi e n°6 Aspiranti.

Già da allora si riteneva, come ancora oggi ai nostri tempi, che l’esercizio di alcuni mestieri costituisse un requisito preferenziale per il lavoro di pompiere. Diceva, infatti, l’ordinanza:

…I Pompieri comuni, gli Allievi e gli Aspiranti verranno prescelti fra gli individui che esercitino mestieri aventi qualche rapporto colla natura dell’istituzione, quali ad esempio i Muratori, i Fabbri, i Falegnami …

Ma ciò che colpisce favorevolmente è che si badasse non solo alle capacità professionali bensì anche a qualità morali che purtroppo al giorno d’oggi vediamo poco richieste nei bandi di concorso pubblici. Diceva, infatti, ancora l’ordinanza:

…Dovranno saper leggere e scrivere ed essere dotati di quelle qualità morali che sole valgono a procacciare al Corpo dei Pompieri la piena fiducia delle Autorità e dei cittadini …

Per quanto riguarda il servizio che si richiedeva ai Pompieri, l’ordinanza lo condensava in poche righe:

…Scopo principale dell’organamento del Corpo anzidetto è di provvedere all’estinzione degli incendi.
Esso dovrà inoltre prestare servizio in tutti gli altri disastri che si avessero a verificare, come ad esempio frammenti e rovina di fabbricati, inondazioni, malattie epidemiche, ecc. ed in ogni qualvolta infine l’Autorità Municipale ordinasse servizi sia di pubbliche feste che di solennità…

E più avanti, in un altro articolo, si dice:

…Tutte le volte che i teatri sono aperti al pubblico ed in occasione di altri pubblici spettacoli in locali chiusi dovrà intervenire un picchetto di Pompieri…” Ed ancora: “…Gli impresari o quelle altre persone per cui interesse o cura si dà luogo allo spettacolo saranno tenuti a darne avviso al comandante dei Pompieri il giorno innanzi e in casi speciali non meno di sei ore innanzi al principio dello spettacolo ed a pagare l’indennità competente agli uomini componenti il picchetto…” Il che sta a significare che i servizi teatrali di vigilanza a pagamento non sono certo un’invenzione dei giorni nostri…!

E, come se non bastasse, ai Pompieri si va anche a ridurre il tempo libero festivo:

…Nel duplice scopo della manutenzione del materiale e della istruzione del personale avranno luogo le manovre ed esercitazioni del Corpo dei Pompieri almeno due volte al mese nei giorni festivi. Tanto i Pompieri effettivi che gli allievi, come gli aspiranti, sono strettamente tenuti ad intervenire a tutte le dette esercitazioni…

E, mentre l’Amministrazione Municipale nell’assegnare onerosi compiti ai Pompieri appare più che prodiga, al contrario la stessa Amministrazione, quando si tratta di determinarne le retribuzioni, si dimostra nei loro confronti più che parsimoniosa tanto da far apparire come lauti compensi le pur misere paghe percepite dai loro colleghi di Perugia (di cui diciamo nelle pagine ad essi dedicate). Gli assegni annui attribuiti ai Pompieri spoletini sono, infatti:

“Comandante: L. 240 (a Perugia: L. 300) – Capo Squadra: L. 120 (a Perugia: L. 124) – Pompiere di 1° Classe: L. 80 – Pompiere di 2° Classe: L. 50 (a Perugia: L. 90 per i pompieri comuni)” – Allievi: L. 30 – Aspiranti: L. 6 (!!).

Ad onor del vero, si deve, però, dire che l’ordinanza prevedeva anche delle competenze orarie speciali “in caso d’incendio o di soccorso per disastro” e precisamente:

“Prima Ora – Lire: 2,00 per gli Ufficiali, 1,00 per i Pompieri di 1° Classe, 0,80 per quelli di 2° Classe e 0,40 per gli Allievi e Aspiranti. Per la 2° ora e le successive detti compensi scendevano rispettivamente a Lire 1,00, 0,80, 0,60 e 0,40.

E’ doveroso, però, aggiungere che nonostante le scarse retribuzioni e la carenza dei mezzi e delle risorse poste a disposizione del Corpo, i pompieri spoletini si dedicarono al loro lavoro con passione ed entusiasmo tali da meritare numerosi elogi riuscendo a portare brillantemente a termine interventi anche di grande onerosità e difficoltà.

Nel 1895 l’Amministrazione municipale decise di modificare il Regolamento del Corpo per meglio regolamentare i servizi di spegnimento a seguito dell’installazione degli “apparecchi della nuova conduttura forzata” vale a dire degli idranti.

A seguito di ciò Il Corpo venne sciolto e ne venne ricostituito uno nuovo che prevedeva, oltre al Comandante (alle dirette dipendenze di un Ingegnere Comunale) 3 Capisquadra, 1 pompiere magazziniere, 4 pompieri di 1° classe ed 8 pompieri di 2° classe. Era previsto il sussidio delle guardie municipali per il servizio d’ordine durante gli interventi nonché quello dei cantonieri di città e dei netturbini per i trasporti delle macchine.

La spesa degli stipendi annui veniva portata a complessive L. 1680, però in tale spesa non era previsto alcuno stipendio per gli aspiranti! Ma una novità interessante e, in un certo senso, anticipatrice dei tempi stava nel fatto che l’Amministrazione Comunale si accollava le spese di un canone annuo di assicurazione sulla vita per tutti gli appartenenti al Corpo.

Diversi anni più tardi, ed esattamente il 2 gennaio 1923, il Commissario Prefettizio preposto all’amministrazione provvisoria del Comune deliberò un nuovo scioglimento del Corpo e la sua ricostituzione con nuovi elementi nonché un aggiornamento del Regolamento.

Il Corpo dei Civici Pompieri svolse la sua opera fino al 10 ottobre 1935 quando, a seguito della legge che istituiva i Corpi Provinciali, divenne Distaccamento Provinciale del Corpo Provinciale di Perugia. E qualche anno dopo, ed esattamente nel 1938, con un Regio Decreto la vecchia (ma carica di onori) parola “Pompieri” venne sostituita dal nuovo termine “Vigili del Fuoco”.

 

(testo e immagini liberamente estratti dalla pubblicazione “Pompieri a Spoleto” di Giuseppe Guerrini stampata nell’anno 1988 da “Arti Grafiche Panetto & Petrelli” in occasione del centenario dell’istituzione del Corpo dei Pompieri di Spoleto)