Consiglio Direttivo Provinciale

Il Consiglio Direttivo Provinciale, normalmente chiamato per brevità “Consiglio Provinciale, è l’organo decisionale ed esecutivo dell’associazione. In parole più semplici programma le attività associative e – tramite Presidente e Tesoriere – gestisce il patrimonio dell’associazione. Il numero dei componenti il Consiglio è fissato dallo Statuto.

Quello della Sezione di Perugia prevede che possono far parte del Consiglio tutti i soci in regola col tesseramento.  Esso è’ formato da 9 unità, elette dall’Assemblea dei soci, e resta in carica per quattro anni. Le principali cariche del Consiglio Provinciale sono, per Statuto, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. A seconda delle necessità possono, però, essere previste anche altre cariche come, ad esempio, il Vicesegretario. Tutte queste cariche vengono definite all’interno del Consiglio nella prima seduta dopo l’elezione.

I principali compiti del Consiglio Direttivo sono:

  • deliberare sull’accettazione o meno delle domande di ammissione di nuovi soci;
  • redigere i regolamenti necessari alla vita associativa e farli ratificare all’Assemblea;
  • fissare l’ammontare della quota annuale d’iscrizione e farlo approvare dall’Assemblea;
  • approvare il bilancio annuale redatto dal Tesoriere e sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea;
  • ratificare i provvedimenti adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza;
  • determinare e deliberare le modalità e l’entità dei rimborsi spese a favore dei soci che svolgono attività nell’ambito dell’associazione;
  • esaminare tutte le questioni interessanti la vita e lo sviluppo della Sezione e adottare le opportune deliberazioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni due/tre mesi. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un membro del Consiglio stesso. Le deliberazioni sono valide quando sono presenti al voto non meno dei 2/3 dei componenti il Consiglio.

Se vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio essi saranno reintegrati con i primi dei non eletti o, in mancanza, per cooptazione. Nel caso, però, non si riesca a reintegrare i consiglieri che vengono a mancare e si scenda sotto il minimo di 3 consiglieri prescritto dallo Statuto, sarà necessario convocare l’assemblea dei soci per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo che rimarrà in carica fino allo scadere del quadriennio inizialmente fissato per il Consiglio decaduto.